Statuto

Società epilettici della Svizzera italiana (SeSi)
 
Capitolo 1 Generalità
 
Art. 1 Nome
Con la denominazione “Società epilettici della Svizzera italiana” (SeSi) è stata costituita nel 1990 un’associazione ai sensi dell’Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
 
Art. 2 Sede
La sede della SeSi é presso il segretariato; il comitato ne decide l’ubicazione.
 
Art. 3 Responsabilità
Per gli obblighi finanziari assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.
 
Capitolo 2  Scopo
 
Art. 4 Scopo
L’associazione è aconfessionale e apartitica. Non persegue fini di lucro.
Essa ha lo scopo di promuovere:
a)     l’informazione e il sostegno alle persone affette da epilessia e alle sue persone di riferimento;
b)     l’integrazione sociale e professionale delle persone affette da epilessia, alfine di migliorare la loro qualità della vita;
c)     la conoscenza da parte dell’opinione pubblica delle problematiche connesse con l’epilessia;
d)     la promozione della collaborazione con le organizzazioni esistenti che perseguono finalità analoghe e la collaborazione con le organizzazioni nazionali e internazionali per la lotta contro l’epilessia;
e)     la collaborazione con gli operatori sanitari interessati, tutti tesi verso lo stesso fine.
 
Capitolo 3 Composizione
 
Art.  5
La SeSi si compone di:
a)     soci attivi;
b)     soci sostenitori;
c)     soci collettivi;
d)     soci onorari.
 
Art. 6 Soci attivi
Sono soci  attivi tutte le persone affette da epilessia o che si interessano ai problemi di quest’ultimi che abbiano compiuto il 15° anno di età. I minori possono essere rappresentati da un genitore.
In seno all’assemblea generale dei soci essi hanno diritto di voto di petizione e di ricorso;
Si impegnano a:
a)     rispettare lo statuto e le direttive della società;
b)     promuovere gli obiettivi della società e sostenere gli sforzi dei dirigenti in tal senso;
c)     partecipare alle attività sociali;
d)     pagare la tassa sociale.
 
Art.  7 Soci  sostenitori
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che con il loro contributo sostengono la società. In seno all’assemblea generale  hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.
Essi sono tenuti unicamente al versamento di un contributo libero.
 
Art.  8 Soci collettivi
Sono soci  collettivi con diritto di voto singolo tutti gli enti o associazioni che si interessano alle problematiche legate all’epilessia.
 
Art. 9 Soci onorari
Coloro che hanno acquisito meriti particolari e/o hanno contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa societaria, possono essere nominati soci onorari.
Essi sono nominati dall’assemblea generale dei soci con il voto dei 2/3  dei soci presenti.
I soci onorari godono di tutti i diritti dei soci attivi, ma sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
 
Art.  10 Ammissione
Per diventare membri dell’associazione occorre pagare la quota sociale, determinata ai sensi dell’Art 71 cpv 1 del Codice Civile Svizzero, il cui ammontare viene fissato dal comitato  e ratificato dall’assemblea.
Il comitato può respingere le iscrizioni di persone fisiche o giuridiche legate a interessi in contrasto con gli scopi dell’associazione.
 
Art.  11 Dimissioni
Ogni membro può dimissionare dall’associazione per iscritto.
I membri che non pagano la quota sociale fissata dall’assemblea sono considerati dimissionari.
 
Art. 12 Radiazione
Quando un socio è in mora con il pagamento della tassa annuale da un anno o più è radiato d’ufficio.
 
Capitolo 4 Organi
 
Art.  13 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
a)     l’assemblea generale;
b)     il comitato;
c)     l’ufficio presidenziale;
d)     l’ufficio di revisione.
 
Art.  14 Assemblea generale
Essa è composta di:
a)     soci attivi;
b)     soci sostenitori;
c)     socie collettivi;
d)     soci onorari;
e)     membri del comitato;
 
Art.  15 Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i componenti dell’assemblea generale che hanno pagato la quota sociale(nell’anno corrente) entro l’assemblea generale.
 
Art.  16 Competenze
L’assemblea generale é l’organo supremo dell’associazione ed ha tutte le competenze con non sono espressamente attribuite ad altri organi dai presenti statuti. In particolare é competente per:
a)     deliberare sul rapporto annuale verificando la gestione;
b)     approvare i conti di esercizio e il bilancio;
c)     prende atto dei conti preventivi;
d)     approvare la quota sociale;
e)     decidere l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
f)       nominare i membri dell’ufficio presidenziale;
g)     nominare i  membri del comitato;
h)     nominare i membri dell’ufficio di revisione;
i)        ratificare le decisioni ed approvare le proposte del comitato;
j)        modificare gli statuti;
k)      sciogliere l’associazione.
Le proposte dei temi da trattare in assemblea devono essere trasmesse al comitato entro la fine di febbraio oppure unitamente alla richiesta di convocazione di un’assemblea straordinaria.
 
Art.  17 Convocazione
L’assemblea generale ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno di regola entro il mese di maggio. Essa è convocata dal comitato.
La data dell’assemblea generale dei soci è comunicata per iscritto almeno 10 giorni prima, unitamente all’ordine del giorno.
 
Art.  18 Validità delle decisioni
L’assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.  A parità di voti decide il presidente.
 
Art. 19 Proposte e candidature
L’iscrizione di nuove trattande può avvenire solo con l’approvazione dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.
Eventuali proposte e candidature che si desidera sottoporre all’assemblea devono essere inoltrate al comitato, per iscritto, almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale. Il comitato può presentare controproposta.
 
Art. 20 Votazioni e nomine
a)     Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. La maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere lo scrutinio segreto.
b)     Le votazioni per le nomine avvengono in forma segreta nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a quello dei mandati da attribuire. E’ sufficiente la maggioranza relativa.
c)    Le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità la proposta è considerata respinta.
 
Art. 21 Assemblea generale straordinaria
a)     L’associazione si riunisce in assemblea generale straordinaria tutte le volte che il comitato ne giudica necessaria la convocazione o quando 1/5 dei membri attivi lo richiede.
b)     L’assemblea deve essere convocata con almeno 10 giorni di anticipo, con la menzione dell’ordine del giorno.
c)     Possono essere discusse solo le proposte presentate con la richiesta di convocazione.
d)     Una decisione presa dall’assemblea ordinaria dei soci può essere mutata solo in caso di eventi importanti, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
e)     In particolare è competente a decidere lo scioglimento della società.
 
Art. 22 Comitato
Il comitato dell’associazione si compone da 5 a 11 membri di cui:
a)     l’ufficio presidenziale;
b)     2-7 membri;
c)     inoltre un rappresentante designato dallo Stato é membro di diritto.
La ripartizione delle cariche è competenza del comitato.
 
Art. 23 Competenze
a)     Amministra l’associazione;
b)     studia ed elabora proposte di attività;
c)     cura i rapporti con enti pubblici e privati;
d)     prende le decisioni necessarie alla realizzazione degli scopi dell’associazione e può decidere l’assunzione del personale necessario;
e)     Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto presidenziale;
f)       decide la sede dell’associazione;
g)     approva i conti preventivi dell’associazione, ne gestisce il patrimonio e può decidere spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10’000.—;
h)     decide sulle domande di ammissione dei nuovi membri e prende atto delle dimissioni;
i)        emana secondo necessità regolamenti speciali delle prescrizioni statutarie e delle deliberazioni assembleari.
 
Il comitato si raduna a richiesta dell’ufficio presidenziale ogni qualvolta le circostanze lo esigono tenendo verbale delle decisioni.
Esso può deliberare validamente solo in presenza di almeno la metà dei membri e in caso di parità decide il voto del presidente.
I membri possono dimissionare per iscritto dal comitato con un preavviso di tre mesi.
Il comitato può avvalersi della collaborazione di persone non membri del comitato o dell’associazione.
Art. 24 Periodo legislativo:
I membri di comitato rimangono in carica per un periodo di 2 anni e sono sempre rieleggibili.
 
Art. 25 Responsabilità
La società è validamente vincolata verso i terzi dalla firma di un membro dell’ufficio presidenziale o da quella del cassiere.
Per le questioni finanziarie è richiesta la firma individuale di un membro dell’ufficio presidenziale o del cassiere.
 
Art. 26 L’Ufficio presidenziale
L’ufficio presidenziale si compone di:
a)     un  presidente;
b)     uno o due vice-presidente/i.
 
Art. 27 Competenze
a)     liquidare gli affari correnti dell’associazione;
b)     rappresentare l’associazione;
c)     gestire il personale salariato.
 
Per casi urgenti e qualora non fosse possibile riunire il comitato in tempo utile, l’ufficio presidenziale può prendere decisioni altrimenti di competenza dello stesso. In tal caso il comitato verrà riunito il più presto possibile per l’informazione e la ratifica di tali decisioni.
Art. 28 Revisori dei conti
L’ufficio di revisione dell’associazione si compone di 2 o più membri che devono essere scelti al di fuori del comitato.
Presentano un rapporto scritto all’assemblea ordinaria, restano in carica per 2 anni e sono sempre rieleggibili.
Per tale compito l’assemblea può designare un ufficio di revisione esterno.
 

Capitolo 5 Finanziamento
 
Art. 29 Entrate
L’associazione é finanziata:
a)     dalla tassa sociale dei membri stabilita dall’assemblea;
b)     dai sussidi cantonali e federali;
c)     da contributi comunali;
d)     dal ricavato di manifestazioni, vendite e attività diverse;
e)     da offerte e donazioni;
f)       da altri contributi e legati.
I fondi dell’associazione possono essere impiegati solo per coprire le spese di gestione e per altre attività che rientrano negli scopi dell’associazione.
 
Art. 30 Uscite
Le uscite vengono fissate nel preventivo che viene approvato dal comitato e sottoposto all’assemblea generale dei soci. In casi particolari il comitato è autorizzato a disporre, per imprevisti, fino ad un massimo di fr. 10'000.--.
 
Art. 31 Esercizio
L’esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
 
Capitolo 6 Personale salariato
 
Art. 32 Competenze
a)     Promozione e realizzazione di iniziative sociali e culturali atte a favorire l’integrazione delle persone epilettiche;
b)     informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
c)     stimolo e sostegno dei membri;
d)     amministrazione e cura del finanziamento;
e)     segreteria dell’assemblea e del comitato.
 
La nomina del personale salariato viene effettuata dall’ufficio presidenziale e ratificata dal comitato, riservate le disposizioni delle autorità sussidianti.
L’ufficio presidenziale é responsabile della gestione del personale così come degli affari correnti ad esso legato.
Per quanto non fissato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni giuridiche applicabili in materia, così come eventuali regolamenti e disposizioni contrattuali.
 
Capitolo 7 Revisione dello statuto
 
Art. 33 Revisione parziale o totale degli statuti
La modifica parziale o totale degli statuti è di competenza dell’assemblea generale dei soci, su proposta:
a)     del comitato o di un socio per quanto riguarda la revisione parziale degli statuti;
b)     del comitato o di 1/3 dei soci per quanto riguarda la revisione totale.
Le proposte devono pervenire debitamente motivate al comitato almeno 60 giorni prima dell’assemblea generale. Il comitato può fare delle controproposte.
 
Art. 34 Approvazione della revisione degli statuti
Ogni revisione parziale o totale degli  statuti deve essere approvata dall’assemblea generale dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
 
Capitolo 8 Scioglimento
 
Art. 35 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’assemblea generale straordinaria. All’ordine del giorno deve figurare questa unica trattanda. Lo scioglimento deve essere approvato dai  4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.
 
Art. 36 Destinazione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’associazione, i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni dell’Assemblea generale straordinaria, che gli destinerà ad un ente che persegue scopi simili a quelli della disciolta associazione,  con sede e operante nel Canon Ticino ed a sua volta al beneficio dell’esenzione fiscale.
Capitolo 9 Disposizioni finali
 
Art. 38  Disposizioni finali
Dopo l’approvazione del primo statuto da parte dell’assemblea, l’associazione ha acquisto personalità giuridica ed il comitato é autorizzato a farla iscrivere nel Registro di Commercio.
Per tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente statuto, fa stato quanto previsto dal Codice Civile Svizzero, art. 60 e seguenti.
 
Il presente statuto, entra in vigore dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci abrogando i precedenti.
 
 
Bellinzona, 20 aprile 2013